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Legge 01.03.2002, n. 39

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001. (G.U. 26.03.2002, n. 72 - S.O. n. 54/l)

Capo II - Disposizioni Particolari Di Adempimento, Criteri Specifici Di Delega Legislativa

Art. 52 - Disposizioni in materia di televendita

1. Dopo l'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - (Televendita). - 1. è vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. è vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

2. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;

d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose".

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