C.M. MIUR 04.11.2002, n. 120
Docenti che frequentano corsi di dottorato di ricerca, o che siano titolari di borse di studio o di assegni di ricerca presso università o enti.
Come è noto, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001 (art. 23) caratterizza la funzione docente definendone il profilo professionale secondo competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro collegate.
Tra tali competenze figura anche la ricerca, quale mezzo di formazione professionale e supporto e arricchimento della didattica.
L'attività di ricerca va, quindi, incoraggiata e sostenuta anche fuori dell'ambiente scolastico, in modo da mettere in condizione il docente di poterla espletare nella migliore maniera possibile.
In tale ottica si giustificano gli istituti del congedo straordinario per dottorato di ricerca, per le borse di studio post-dottorato e degli assegni di studio.
Tenuto conto di ricorrenti perplessità e incertezze che caratterizzano l'applicazione di tali istituti si ritiene necessario dare alcuni chiarimenti in merito ai congedi di cui possono usufruire i docenti impegnati in attività di ricerca.
1. Congedo straordinario per dottorato di ricerca
La legge 13.8.1984, n. 476 (norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università - G.U. 21.8.1984, n. 229) stabilisce che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
La legge 28.12.2001, n. 448, art. 52 - co. 57 - ha in parte integrato la suddetta Legge n. 476/84 , aggiungendo il seguente periodo all'art. 2 - 1° comma - "In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza
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