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Decreto legislativo 09.10.2002, n. 231

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. (G.U. 23.10.2002, n. 249)

Art. 2 - Definizioni 3

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «transazioni commerciali»: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

b) «pubblica amministrazione»: le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) «imprenditore»: ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;

d) «interessi moratori»: interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;

e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;

f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;

g) «importo dovuto»: la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

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Articolo così sostituito dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

L'art. 24, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161 ha così disposto : 1. L'articolo

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