Decreto legislativo 09.10.2002, n. 231
1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.
2. Il tasso di riferimento è così determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. 9
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Articolo così sostituito dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
Il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione prevista nel comma 1 del presente articolo, è fissato al:
• 3,35% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2002
• 2,85% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2003 dal Comunicato 10.02.2003 (G.U. 10 febbraio 2003, n. 33)
• 2,10% per il semestre 1° luglio - 31
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