Decreto legislativo 09.10.2002, n. 231
1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.
Articolo così sostituito dalla lett. f) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
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