IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 09.10.2002, n. 231

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. (G.U. 23.10.2002, n. 249)

Art. 7 bis - Prassi inique 13

1. Le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno.

2. Il giudice accerta che una prassi è gravemente iniqua tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

3. Si considera gravemente iniqua la prassi che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.

4. Si presume che sia gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.

13

Articolo inserito dall'art. 24 della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.