D.M. Economia e finanze 31.10.2002
1. L'erogazione degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato e amministrati con ruolo di spesa fissa è disposta dal Centro nazionale di elaborazione e servizi del Sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze con ordini collettivi di pagamento tratti sui competenti capitoli di spesa, da estinguersi in via ordinaria mediante bonifici da accreditare ai conti correnti bancario o postale intestati ai beneficiari.
2. Nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro del 4 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1995, gli ordini collettivi di pagamento possono essere estinti anche con le altre sottoelencate modalità:
a) bonifici da accreditare nei libretti postali di risparmio intestati ai beneficiari;
b) commutazione in "bonifici domiciliati" per il pagamento in contanti presso le banche e gli uffici postali;
c) pagamento in contanti presso le filiali della Banca d'Italia;
d) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia;
e) versamento su conti di tesoreria o al bilancio dello Stato.
3. Il versamento agli enti creditori delle ritenute gravanti sugli stipendi e sugli altri assegni viene effettuato con le modalità di cui ai commi 1 e 2, lettera e).
4. Per i pagamenti di cui al presente decreto sono soppresse le modalità previste all'art. 1, comma 2, numeri 1 e 2, del decreto del Ministro del tesoro sopra citato.
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