D.M. Economia e finanze 31.10.2002
1. Gli ordini collettivi di pagamento sono emessi in forma dematerializzata e devono recare: l'indicazione del capitolo di bilancio e del codice del titolo di spesa (71 ovvero 72), le generalità e il codice fiscale dei beneficiari, il numero delle rispettive partite di spesa, le somme spettanti e la data di esigibilità. Per i pagamenti da effettuarsi in contanti ovvero mediante accreditamento ai conti correnti bancario o postale o nel libretto postale di risparmio vanno inoltre indicati rispettivamente il codice dell'ufficio pagatore ovvero i dati identificativi dei conti correnti e del libretto.
2. Per il pagamento in contanti di assegni fissi diversi dagli stipendi, qualora il beneficiario sia rappresentato da altro soggetto, vanno riportate anche le generalità della persona che deve dare quietanza con l'indicazione della qualifica di "rappresentante legale o volontario". Nei casi di pagamenti a favore di persone giuridiche di diritto privato, l'indicazione dei soggetti legittimati a dare quietanza viene effettuata secondo le disposizioni contenute nell'art. 294 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
3. Per il pagamento in contanti di somme da effettuarsi congiuntamente a favore di più beneficiari, vanno indicati gli estremi della comunicazione della direzione provinciale dei servizi vari, recante le generalità degli aventi diritto.
Detta comunicazione va esibita all'atto della riscossione all'ufficio pagatore, che la allega al documento di cui all'art. 5.
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