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D.M. Economia e finanze 31.10.2002

Pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata. (G.U. 17.12.2002, n. 295)

Art. 3 -

1. Gli ordini collettivi di pagamento vengono inviati per via telematica alla Banca d'Italia, che effettua controlli di natura informatica atti a garantire l'autenticità e l'integrità del flusso trasmesso.

2. La Banca d'Italia controlla l'esistenza dei dati sulla base delle specifiche concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze. Quindi procede all'estinzione degli ordini collettivi di pagamento e dà corso alle operazioni necessarie per finalizzare il pagamento agli aventi diritto.

3. All'atto dell'esito degli ordini collettivi di pagamento, gli importi relativi ai pagamenti da eseguire in contanti presso gli sportelli della Banca d'Italia sono versati su un conto in attesa che i creditori si presentino per la riscossione; il conto è fruttifero per il Ministero dell'economia e delle finanze al tasso riconosciuto sul "conto disponibilità per il servizio di tesoreria" istituito con la legge 26 novembre 1993, n. 483.

4. La società Poste italiane S.p.a. riversa sulla contabilità speciale "Poste S.p.a. - servizio di tesoreria" le somme relative ai pagamenti di propria competenza, affluite sul conto di gestione che la stessa detiene presso la Banca d'Italia.

5. La rendicontazione dei titoli estinti viene trasmessa telematicamente alla Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze.

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