D.P.C.M. 25.10.2002, n. 296
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, il titolare dei diritti, o un suo delegato, può rendere alla S.I.A.E., in sostituzione del contrassegno, l'apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.";
b) al comma 2, le parole "il produttore del programma" sono sostituite dalle parole "il titolare dei diritti o un suo delegato";
c) al comma 3 le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti:
"a) titolo del prodotto;
b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;
c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;
d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d'autore, qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti.";
d) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. La dichiarazione identificativa può essere effettuata anche cumulativamente per più versioni di prodotti informatici. A tal fine è sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessità di indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto, fra cui, in particolare, le diverse versioni linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale.
5. La dichiarazione identificativa deve pervenire alla S.I.A.E. prima dell'immissione in commercio o importazione dei supporti nel territorio nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalità
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