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Legge regionale Regione Sicilia 03.10.2002, n. 14

Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia 4 ottobre 2002, n. 46.

Art. 1 - Finalità

1. La Regione riconosce e garantisce la libertà della famiglia nell'educazione dei figli e il diritto allo studio per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 2, 30, 31 e 33 della Costituzione.

2. Al fine di favorire l'esercizio di tale libertà la Regione promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla piena attuazione dei principi indicati al comma 1. La Regione, inoltre, combatte, ai fini della tutela dei fanciulli e dei giovani, ogni forma di sfruttamento minorile e giovanile e di lavoro nero, illegale e sottopagato, utilizzando le strutture e gli uffici periferici preposti alla prevenzione e repressione di tali fenomeni.

3. La Regione riconosce e tutela il diritto dei fanciulli alla crescita equilibrata della loro persona nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 8.33 e 8.37 della Carta Europea dei diritti del fanciullo dell'8 luglio 1992.

4. La Regione garantisce su tutto il suo territorio il diritto allo studio e promuove ogni condizione affinché tale diritto possa essere esercitato da tutti i cittadini a prescindere dal sesso, dal credo religioso, dalle opinioni politiche, dalla razza e dalle condizioni socio-economiche.

5. La Regione riconosce il ruolo centrale del sistema nazionale di istruzione nell'educazione e nella formazione dei cittadini nelle diverse età, scolare e adulta.

6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati a garantire il diritto allo studio e la qualità dell'offerta formativa nella Regione siciliana. Tali interventi sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali e statali in materia.

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