Legge regionale Regione Sicilia 03.10.2002, n. 14
1. Gli avanzi di amministrazione discendenti dai contributi per gli anni 1998, 1999 e 2000 di cui alla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, concessi all'Unione Italiana Ciechi per il funzionamento della stamperia regionale Braille, possono essere utilizzati per acquisto di immobili, lavori di riattamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria anche degli immobili di proprietà dell'Unione Italiana Ciechi ed utilizzati esclusivamente per l'attività ed il funzionamento della stamperia regionale Braille.
2. Gli immobili, eventualmente già acquistati o da acquistare con tali fondi, restano comunque acquisiti al patrimonio della Regione siciliana e sono concessi in uso gratuito all'Unione Italiana Ciechi per le finalità connesse al funzionamento della stamperia regionale Braille.
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