Legge regionale Regione Sicilia 03.10.2002, n. 14
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate per l'esercizio 2002 le seguenti spese:
a) per le finalità dell'articolo 3, comma 1: 17 milioni di euro;
b) per le finalità dell'articolo 4, comma 1: 140 mila euro;
c) per le finalità dell'articolo 6: 10 milioni di euro;
d) per le finalità dell'articolo 7: 500 mila euro.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede per l'esercizio 2002, quanto a 20.140 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704, accantonamento 1010 e quanto a 7.500 migliaia di euro con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2. - capitolo 215704 - accantonamento 1015 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3. Per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 la spesa, valutata in 65.090 migliaia di euro per ciascuno dei predetti anni, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 12.02.01, accantonamento 1010.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.