Legge regionale Regione Sicilia 03.10.2002, n. 14
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati alle famiglie, agli studenti e agli altri soggetti che esercitano la potestà parentale per figli a carico che frequentino scuole dell'infanzia, di base e secondarie.
2. Accedono agli interventi previsti dalla presente legge anche i soggetti di nazionalità straniera, quelli ai quali sia stata riconosciuta la condizione di apolide o di rifugiato politico o il permesso di soggiorno, secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie.
3. Nel caso di interventi in favore di portatori di handicap non tutelati da nucleo familiare i contributi sono erogati secondo le norme del codice civile.
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