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Legge regionale Regione Sicilia 03.10.2002, n. 14

Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia 4 ottobre 2002, n. 46.

Art. 2 - Destinatari degli interventi

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati alle famiglie, agli studenti e agli altri soggetti che esercitano la potestà parentale per figli a carico che frequentino scuole dell'infanzia, di base e secondarie.

2. Accedono agli interventi previsti dalla presente legge anche i soggetti di nazionalità straniera, quelli ai quali sia stata riconosciuta la condizione di apolide o di rifugiato politico o il permesso di soggiorno, secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie.

3. Nel caso di interventi in favore di portatori di handicap non tutelati da nucleo familiare i contributi sono erogati secondo le norme del codice civile.

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