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Legge regionale Regione Sicilia 03.10.2002, n. 14

Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia 4 ottobre 2002, n. 46.

Art. 4 - Vigilanza e controllo

1. In sede di valutazione sull'attuazione della presente legge, l'Osservatorio regionale permanente per la dispersione scolastica, istituito presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è integrato da cinque rappresentanti di associazioni delle famiglie, scolastiche, sindacali e professionali degli insegnanti, di rilievo nazionale presenti nel territorio della Regione. Tra i compiti dell'Osservatorio regionale rientra il monitoraggio dell'offerta formativa fornita dalla scuola statale e paritaria.

2. È istituito presso il Dipartimento pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione un servizio con compiti ispettivi e di vigilanza da svolgere con cadenza almeno annuale, anche in collaborazione con gli organi dello Stato presenti nel territorio regionale, al fine di assicurare nel comparto scuola il rispetto della normativa regionale o statale in materia di diritto allo studio, parità scolastica ed erogazione del buono scuola.

3. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione presenta alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, a conclusione di ogni anno scolastico, una relazione sull'attività di vigilanza e sui dati di applicazione della presente legge.

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