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Legge regionale Regione Sicilia 03.10.2002, n. 14

Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia 4 ottobre 2002, n. 46.

Art. 6 - Interventi per il diritto allo studio

1. La Regione siciliana, in collaborazione con gli Enti locali, con le Autonomie scolastiche e con le organizzazioni no profit del settore, promuove interventi volti a rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.

2. Ad integrazione degli interventi già previsti dalla vigente legislazione regionale e statale in materia di libri di testo; sussidi didattici; borse di studio; scambi culturali e viaggi d'istruzione; educazione permanente e legalità; servizi di ristorazione e trasporti; obbligo scolastico e formativo, il Presidente della Regione, con decreto adottato su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, individua l'importo e le modalità di erogazione, attraverso le istituzioni scolastiche statali, di un assegno una tantum da destinare in favore delle famiglie e degli altri soggetti indicati all'articolo 2, in condizione di disagio economico.

3. Il reddito complessivo lordo per l'accesso all'assegno una tantum è determinato dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3 dell'articolo 3.

4. L'importo dell'assegno non può superare l'ammontare di 750 euro e, in caso di più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare che frequentino scuole statali di ogni ordine e grado, non può superare l'ammontare di 500 euro per ciascun soggetto.

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