Legge regionale Regione Sicilia 03.10.2002, n. 14
1. Il comma 36 dell'articolo 56 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è così sostituito:
"36. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 è così modificato: Le norme di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2002, con esclusione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 che entreranno in vigore alla data del 1° ottobre 2004. Nella fase transitoria l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione continua a svolgere i compiti e le funzioni per l'organizzazione della rete scolastica, sulla base delle proposte formulate dai dirigenti degli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, previo parere dei consigli scolastici provinciali, sentite le associazioni dei dirigenti scolastici".
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