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Legge regionale Regione Sicilia 03.10.2002, n. 14

Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia 4 ottobre 2002, n. 46.

Art. 9 - Trasporto gratuito alunni scuole dell'obbligo e medie superiori

1. Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, sono sostituiti dal seguente:

"Art. 1. - 1. La Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori che si recano presso altro comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie qualora non esista nel comune di residenza la corrispondente scuola pubblica.

2. Sono esclusi dai benefici di cui al comma 1 gli alunni che usufruiscono di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie.

3. Il sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi.

4. In alternativa, ove tale scelta risulti economicamente più vantaggiosa o funzionale, il sindaco eroga agli interessati, che sceglieranno autonomamente le modalità di trasporto, un contributo pari al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea.

5. Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana.

6. Il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a quindici giorni non ha diritto per il mese corrispondente ad alcun rimborso. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasetti

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