CCNI MIUR 23.09.2002
1. Il conferimento e il mutamento di incarico hanno effetto dal 1 settembre di ogni anno scolastico sulla base dei criteri di cui all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 23, comma 1 del C.C.N.L.
2. Gli incarichi dirigenziali, per le tipologie previste dalle norme vigenti, sono conferiti a tempo determinato dal dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale ai dirigenti dell'area V nell'ambito della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza scolastica e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 23 del C.C.N.L.
Ai dirigenti scolastici utilizzati presso l'amministrazione centrale e regionale, università o presso altri enti e amministrazioni, gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi uffici.
3. Prima di procedere al conferimento degli incarichi, l'ufficio scolastico regionale assicura la pubblicità e il continuo aggiornamento dei posti dirigenziali vacanti e di quelli che si renderanno disponibili dall'anno scolastico successivo per pensionamenti o altra causa, anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto di produrre eventuali domande per l'accesso ai posti dirigenziali vacanti.
4. In prima applicazione (a. s. 2002/2003), fermo restando i criteri generali di cui all'art. 23, comma 1 del C.C.N.L., viene, di norma, confermato l'incarico dirigenziale attualmente rivestito. è facoltà del dirigente interessato esprimere preferenze per sedi e/o istituzioni scolastiche vacanti. L'ufficio scolastico regionale può comunque procedere, per motivate esigenze di servizio, all'affidamento di nuovo incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L.
5. Il dirigente scolastico che
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.