CCNI MIUR 23.09.2002
1. I fondi regionali sono costituiti a decorrere dal 1 gennaio 2001 con l'insieme delle risorse già dedicate alla corresponsione del trattamento economico accessorio di tutto il personale dirigente scolastico. A tal fine il M.I.U.R. assegna le risorse disponibili (tabella "A") tenuto conto delle unità di personale considerate per il presente contratto appartenenti a ciascun ruolo regionale, ad eccezione degli stanziamenti per le scuole a rischio che sono suddivisi in base a quanto attribuito nell'anno scolastico 2001/02. Dal 1 gennaio 2001 confluisce nei fondi anche un importo pro-capite pari a Euro 140,48 (L. 272.000). Dalla stessa data del 1 gennaio 2001 cessa di essere corrisposta agli interessati ogni indennità confluita nei fondi.
2. I fondi regionali sono incrementati a decorrere dal 1 gennaio 2002 utilizzando le quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio nell'anno 2001 nell'ambito territoriale interessato.
Le modalità di calcolo e riutilizzo della suddetta retribuzione individuale di anzianità sono quelle di cui all'art. 41 del C.C.N.L. 9 gennaio 1997, relativo al personale dirigente dei Ministeri.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2002, i fondi regionali sono altresì incrementati utilizzando le risorse finanziarie previste dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) per il processo di attuazione dell'autonomia scolastica in favore del personale di cui al presente contratto. Tali risorse sono ripartite proporzionalmente alle unità di personale considerate per il presente contratto appartenenti al ruolo di ciascuna regione. Dalla medesima data, considerato che non è stato possibile utilizzare le risorse finan
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