CCNI MIUR 23.09.2002
1. La contrattazione integrativa a livello regionale si svolge sulle materie indicate nell'art. 7, comma 2, del C.C.N.L.
2. Con riferimento alla retribuzione di posizione essa determina:
a) il numero delle fasce in cui si articola la retribuzione di posizione che è fissato in tre o quattro in relazione alle caratteristiche del territorio;
b) il rapporto di divaricazione percentuale esistente tra la fascia minima e quella massima che è fissato di norma nel rapporto 1/2,5. La fascia o le fasce intermedie sono determinate in modo proporzionato;
c) la diversa rilevanza che gli elementi individuati a livello nazionale dal precedente art. 5 assumono in ciascun specifico contesto regionale;
d) i criteri per il raggruppamento delle istituzioni scolastiche della regione nelle tre o quattro fasce cui correlare il valore economico della retribuzione di posizione.
3. Nella determinazione dei criteri per la formazione delle fasce di posizione e, quindi del numero di istituzioni scolastiche da collocare in ciascuna delle stesse, la contrattazione integrativa regionale si attiene all'indicazione di realizzare nelle fasce intermedie una presenza di scuole comunque non inferiore al 60% del numero complessivo delle istituzioni scolastiche della regione.
4. Conformemente alle disposizioni contenute nei contratti integrativi regionali, gli Uffici scolastici regionali determinano la collocazione delle singole scuole nei livelli di posizione, nonché il valore economico degli stessi mediante il riparto del relativo fondo sulla base delle unità di personale considerate per il presente contratto collocate in ciascun livello e dei rapporti percentuali di divaricazione fra un livello e l'altro. La retribuzione indivi
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