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CCNI MIUR 23.09.2002

Personale dell'area v della dirigenza scolastica relativo al periodo 1.9.2000 - 31.12.2001. (G.U. 05.10.2002, n. 234)

Art. 8 - Dirigenti scolastici in particolari posizioni

1. In tutti i casi nei quali ai dirigenti scolastici siano assegnate funzioni diverse dalla preposizione ad una istituzione scolastica con retribuzione corrisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la retribuzione di posizione e di risultato è posta a carico del relativo fondo costituito nell'ambito della regione ai cui ruoli l'interessato appartiene.

2. Ai sensi dell'art. 50, comma 3, del C.C.N.L. ai dirigenti scolastici in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo è corrisposta una retribuzione di posizione e di risultato in misura pari alla media di quelle corrisposte ai dirigenti in servizio nella regione ai cui ruoli gli interessati appartengono.

3. Ai dirigenti scolastici utilizzati presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica, considerato che i criteri indicati nell'art. 50, comma 1, del C.C.N.L., configurano funzioni in strutture di staff e in servizi di consulenza, studio, ricerca e supporto alle istituzioni scolastiche autonome, sostanzialmente equivalenti, è corrisposta una retribuzione di posizione e di risultato in misura pari alla media di quelle corrisposte ai dirigenti in servizio nella regione ai cui ruoli gli interessati appartengono.

4. La valutazione e la verifica dei risultati dei dirigenti che si trovano in posizione di comando o posizioni di stato assimilabili è effettuata in base ai sistemi di valutazione adottati dagli enti o amministrazioni ove prestano servizio.

5. La disciplina degli istituti retributivi accessori dei dirigenti scolastici all'estero sarà definita nella sequenza contrattuale specifica prevista dall'art. 45 del C.C.N.L.

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