Circolare Avvocatura Generale dello Stato 26.09.2002, n. 46
Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
1. - Il recente infittirsi di occasioni nelle quali questo generale Ufficio ha dovuto rilevare che la disciplina del patrocinio della Avvocatura dello Stato non è stata interpretata ed applicata in modo conforme ai suoi principi fondamentali suggerisce di evitare episodici e singoli interventi rettifìcativi e di esporre invece in forma generale quali siano possibili casi di riconoscimento del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e come tale patrocinio possa essere svolto.
Come è noto la principale e fondamentale ipotesi di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato è stata prevista in favore delle amministrazioni dello Stato (art. 1/1 comma R.D. n. 1611/1933) nonché delle regioni a statuto speciale delle province autonome di Trento e Bolzano (Legge n. 196/1978 art. 59 per la Valle d'Aosta; Legge n. 250/1949 art. 55 per la Sardegna; Legge n. 142/1948 art. 1 per la Sicilia; D.P.R. n. 78/1965 per il Friuli-Venezia Giulia; D.P.R. n. 49/1973 art. 39 per il Trentino-Alto Adige - Province autonome di Trento e Bolzano).
Tale patrocinio va sotto la qualifica di patrocinio obbligatorio e deriva dalla stessa natura delle amministrazioni per le quali è previsto ed è così definito per il fatto che né l'Avvocatura può ricusare i suoi uffici nei confronti di dette amministrazioni, né queste possono avvalersi di altre forme di patrocinio.
Altra forma di patrocinio cui è chiamata l'Avvocatura dello Stato è quella prevista (art. 43/1 comma R.D. n. 1611/1933) in favore di enti diversi da quelli statali propriamente detti e dalle regioni e province sopraindicate; essa non nasce col carattere obbligatorio derivante per le amministrazione previste nel primo caso dalla loro stessa natura, ma nasce con un provvedimento estensivo dell'originario e fondamentale compito istituzionale dell'Avvocatura, e mette capo al cosi detto patrocinio autorizzato.
L'autorizzazione in parola, prevista espressamente dall'art. 43 del R.D. n. 1611/1933, può essere contenuta tanto i
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