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Decreto MIUR 18.09.2002, n. 100

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Art. 1 - Progetto nazionale di sperimentazione

1. È promosso un progetto di sperimentazione in ambito nazionale al quale possono partecipare, di norma, non più di due circoli didattici o istituti comprensivi per ogni provincia nonché due scuole paritarie preferibilmente per ogni capoluogo di Regione, con eventuale compensazione tra tipologie e a livello regionale o nazionale.

2. La sperimentazione, da attuarsi nell'anno scolastico 2002/2003, assume le caratteristiche di laboratorio di ricerca sui contenuti attinenti alla riforma degli ordinamenti scolastici nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare e, per quest'ultima, limitatamente alla prima classe.

3. Nelle suddette scuole, ove esistano le condizioni, può essere sperimentata anche l'anticipazione della frequenza:

- nella scuola dell'infanzia, per le bambine ed i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2003;

- nelle classi prime della scuola elementare, per le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003.

4. In presenza di un numero di bambine e bambini eccedente la disponibilità dei posti, il consiglio di circolo o di istituto individua i criteri per l'ammissione alla frequenza anticipata.

5. L'adesione al progetto viene deliberata dagli organi collegiali di circolo o di istituto secondo la normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 275/99.

6. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, la sperimentazione dell'anticipo è attuata, d'intesa con gli Enti Locali interessati, sulla base della libera adesione dei genitori, nonché in presenza di effettive condizioni di fattibilità.

7. I bambini e le bambine, nei confronti dei qua

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