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Decreto MIUR 18.09.2002, n. 100

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Art. 2 - Requisiti del progetto

1. Il progetto di sperimentazione, da elaborare a cura delle scuole interessate in funzione di una piena valorizzazione dell'autonomia scolastica, deve recare l'indicazione dei contenuti, degli obiettivi, degli strumenti da utilizzare, delle condizioni organizzative, dei procedimenti metodologici prescelti e delle relative fasi di attuazione.

2. Il progetto di sperimentazione attesta l'avvenuta verifica delle condizioni di fattibilità ed individua le azioni di monitoraggio delle attività da porre in essere in funzione dei risultati da raggiungere.

3. La sperimentazione è recepita nel Piano dell'Offerta Formativa e viene realizzata in stretta collaborazione con le famiglie interessate.

4. L'utilizzazione dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai fini della realizzazione della sperimentazione, avviene nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio, previsti dai contratti collettivi, che possono essere assolti anche sulla base di una apposita programmazione plurisettimanale.

5. La sperimentazione riguarda gli aspetti del progetto nazionale. L'attivazione della sperimentazione, secondo quanto indicato nei successivi articoli, avviene nell'ambito della flessibilità organizzativa e metodologico-didattica prevista dal regolamento sull'autonomia scolastica.

6. Nella scuola elementare l'attivazione dell'insegnamento della lingua straniera (inglese) e dell'alfabetizzazione informatica rappresenta connotazione essenziale del progetto di sperimentazione.

7. Le innovazioni sperimentali sono realizzate tenendo conto delle disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche interessate, delle risorse acquisibili in ambito

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