Decreto legge 25.09.2002, n. 212
1. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'art. 473 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al d.lgs. 16.4.1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarietà. In caso di perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'art. 33 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165.
2. Il limite di spesa fissato all'art. 22, co. 7, ultimo periodo, della legge 28.12.2001, n. 448, è elevato di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003.
3. All'onere di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Minis
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