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D.P.C.M. 03.09.2002

Istituzione del Comitato per il credito agevolato, di cui all'art. 7, comma 4, della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "Nuove norme sull'editoria ed i prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416". (G.U. 19.09.2002, n. 220)

Formula iniziale

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "Nuove norme sull'editoria ed i prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416" ed in particolare gli articoli 5 e 7, che prevedono la concessione, alle imprese operanti nel settore editoriale, di contributi in conto interessi sui finanziamenti da attribuire mediante procedura valutativa;

Visto altresì, in particolare, l'art. 7, comma 4, che stabilisce che la concessione dei predetti contributi è disposta "sulla base della deliberazione di un comitato, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142, recante il regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, ed in particolare l'art. 6, con il quale sono state previste le modalità di organizzazione e funzionamento del sopra citato Comitato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002 registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2002/Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 23 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Paolo Bonaiuti sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria;

Considerata la necessità di istituire il predetto Comitato definendone, altresì, la composizione in modo da assicurare, ai sensi del citato art. 7, comma 4, della legge n. 62 del 7 marzo 2001 e dell'art. 6 del citato regolamento n. 142 del 6 giugno 2002, la presenza delle amministrazioni statali interessate, nonché degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori, dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici;

Ritenuta altresì l'opportunità di integrare la composizione del prede

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