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D.P.R. 04.09.2002, n. 254

Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato. (G.U. 13.11.2002, n. 266 - S.O. n. 209/L)

Titolo II - Consegnatari

Capo II - Sistema di scritture

Art. 23 - Conto giudiziale

1. Il consegnatario per debito di custodia è tenuto alla resa del conto giudiziale della propria gestione nei termini previsti dall'articolo 11.

2. Nel conto giudiziale è riportato:

il carico: beni e materiali esistenti all'inizio dell'esercizio della gestione e quelli avuti in consegna nel corso dell'esercizio, secondo la specie, qualità e categoria di esso, nonché il valore risultante dagli inventari;

lo scarico: beni e materiali distribuiti, somministrati o altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite;

le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine dell'esercizio o della gestione.

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