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D.P.R. 04.09.2002, n. 254

Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato. (G.U. 13.11.2002, n. 266 - S.O. n. 209/L)

Titolo II - Consegnatari

Capo II - Sistema di scritture

Art. 25 - Scritture delle tipografie, laboratori, officine e centri di elaborazione dati

1. Per ciascun lavoro autorizzato dal responsabile della struttura, è emesso dal consegnatario un ordine da staccarsi dall'apposito registro a matrice.

2. Per ciascun ordine, durante il corso della lavorazione, il responsabile contabilizza le quantità ed i valori delle materie, della mano d'opera e degli altri fattori impiegati, nonché gli eventuali elementi di riferimento all'inventario dei beni riparati. Da tale contabilizzazione dovrà risultare il costo complessivo dell'ordine.

3. Il consegnatario, oltre alle scritture di cui agli articoli 16 e seguenti, redige, con riferimento all'ordine e per tipo di prodotto, apposita contabilità concernente le rilevazioni di cui al comma 2, nonché le relative consegne.

4. Per le lavorazioni non completate alla chiusura dell'esercizio, il consegnatario provvede alla relativa valutazione in base ai costi sostenuti ed attende agli adempimenti di cui all'articolo 19 in base alle risultanze delle schede e delle scritture contabili esistenti.

5. Ciascuna amministrazione, d'intesa con l'ufficio riscontrante, disciplina con apposito provvedimento il funzionamento, la gestione ed il controllo tecnico-amministrativo delle tipografie e dei centri stampa, dei laboratori e delle officine, nonché dei centri elaborazione dati.

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