D.P.R. 04.09.2002, n. 254
Titolo III - Cassieri
Capo I - Requisiti e compiti
1. L'incarico di cassiere è conferito per un periodo non superiore a cinque anni al personale di ruolo dell'amministrazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 2, e può essere rinnovato una sola volta.
2. Il sostituto del cassiere appartiene allo stesso ruolo ed alla stessa area funzionale e posizione economica dell'agente titolare.
3. Il cassiere o il suo sostituto non possono delegare le proprie funzioni ad altri impiegati, rimanendo ferma in ogni caso la personale responsabilità dei medesimi.
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