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D.P.R. 04.09.2002, n. 254

Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato. (G.U. 13.11.2002, n. 266 - S.O. n. 209/L)

Titolo III - Cassieri

Capo II - Cassiere del Ministero degli affari esteri

Art. 39 - Compiti particolari

1. Per le speciali esigenze previste dall'articolo 216 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il cassiere del Ministero degli affari esteri, nell'ambito della disciplina dettata dall'articolo 37, comma 1, del presente regolamento può effettuare, sui fondi delle aperture di credito emesse in suo favore, le seguenti operazioni:

a) corrispondere anticipi su spese di viaggi di trasferimento, di congedo, di corriere, nonché su spese di viaggi per missione anche all'estero o per attività di delegazione a favore dei dipendenti dell'Amministrazione degli affari esteri e di altre amministrazioni statali ed anche a persone estranee che siano incaricate di missioni per conto del Ministero degli affari esteri, nella misura indicata dall'ufficio che ha predisposto il provvedimento;

b) corrispondere acconti sull'indennità di sistemazione di cui all'articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nella misura ritenuta necessaria dal Ministero degli affari esteri;

c) provvedere al pagamento delle spese per l'immediato rimpatrio di missioni diplomatiche e di connazionali da zone colpite da rivolgimenti politici o da eventi bellici e per rimpatri comunque resisi necessari a causa di forza maggiore;

d) eseguire, in caso di epidemia o di calamità nel territorio nazionale, pagamenti di spese di qualsiasi genere relative ad acquisti all'estero non differibili, anche se gravanti su fondi accreditati da altre amministrazioni centrali.

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