Intesa 30.09.2002
Regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
L'anno duemiladue, il giorno 30 del mese di settembre in Roma, tra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, e le Organizzazioni CGIL NIDIL, ALAI CISL, CPO UIL
concordano
tenendo conto del verbale di intesa del 30 settembre 2002, sottoscritto dal Ministero e dalle Organizzazioni Sindacali della scuola, CGIL, CISL, UIL e SNALS , nonché dall' ALAI CISL, NIDIL CGIL e CPO UIL , di regolare i diritti, le condizioni di lavoro e i doveri per i lavoratori impegnati nella scuola con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche in applicazione del D.M. n. 66 del 20/4/2001, secondo il seguente articolato:
Art. 1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
1. La presente intesa regola i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con o senza partita IVA, nonché, in quanto applicabile, ogni altra prestazione resa in forma di lavoro non dipendente, instaurati all'interno dell'Amministrazione scolastica, con il Capo d'istituto nella qualità di Committente.
Art. 2 - Forma e contenuto dei contratti di collaborazione
1. Il committente, nell'ambito dell'applicazione della presente intesa, è tenuto, all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto individuale, a fornire al collaboratore copia del contratto stesso in forma scritta.
2. Il contratto di collaborazione deve contenere le seguenti informazioni:
• l'identità delle parti e l'indicazione del settore di attività;
• l'individuazione analitica delle tipologie di attività richieste al collaboratore, nonché gli eventuali obiettivi professionali individuati di comune accordo;
• la durata del contratto di collaborazione, l'individuazione delle forme e delle modalità di coordinamento tra il collaboratore e il committente, definendone anche le eventuali caratteristiche temporali;
• l'entità dei compensi base, rimborsi spese e loro modalità e i tempi d'e
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.