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D.M. Economia e finanze 28.08.2003

Criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo alle spese sostenute per l'iscrizione alle scuole paritarie. (G.U. 29.10.2003, n. 252)

Formula iniziale

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con

il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art. 2, comma 7, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;

Considerato che, ai sensi dell'art. 156 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 e dell'art. 1, comma 2, dell'O.M. n. 215 del 26 giugno 1992, per l'iscrizione nelle scuole elementari paritarie parificate non possono essere richieste rette scolastiche;

Ritenuto, che ai fini dell'attuazione della predetta disposizione legislativa gli oneri ammissibili debbano essere quelli sostenuti dai genitori o dai soggetti esercenti la tutela sui minori per far fronte al pagamento delle rette per l'iscrizione nelle scuole elementari paritarie non parificate, nelle scuole medie paritarie e nel primo anno delle scuole secondarie superiori paritarie (di seguito definite tutte quante: "scuole paritarie");

Ritenuta l'opportunità di affidare il servizio di erogazione del contributo ai beneficiari a Poste Italiane S.p.A., in quanto unico soggetto in possesso di una rete capillare di uffici diffusa su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

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