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D.P.R. 11.08.2003, n. 319

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (G.U. 20.11.2003, n. 270 - S.O. n. 177/L)

Art. 11 - Norme finali e abrogazioni

1. Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli artt. 1, 4 e 5 del dPR 1° dicembre 1999, n. 477, e il dPR 6 novembre 2000, n. 347.

3. La denominazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002, n. 128, si intende modificata in: «Regolamento recante la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4. Nell'ambito del Ministero continua ad operare la segreteria tecnica istituita dall'art. 3 del dPR 1.12.99, n. 477, ai sensi dell'art. 2, c. 3, del dlgs 5.6.1998, n. 204, con i compiti ivi previsti.

5. Per l'attribuzione di incarichi ad esperti si applica l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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