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D.P.R. 11.08.2003, n. 319

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (G.U. 20.11.2003, n. 270 - S.O. n. 177/L)

Formula iniziale

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, e 6 novembre 2000, n. 347, con i quali, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stato determinato, in via provvisoria, rispettivamente il riordino del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della pubblica istruzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia musicale di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;

Sentite, in data 21 marzo 2002, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2002;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002, nel quale viene tra l'altro evidenziato il carattere non definitivo dell'assetto

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