C.M. MIUR 11.04.2003, n. 37
Iscrizione anticipata alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia.
Come è noto, nella G.U. n. 77 del 2 aprile u.s. è stata pubblicata la legge 28.3.2003, n. 53 , contenente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale .
La citata legge, innovando la preesistente normativa, all'art. 2, co. 1, tra l'altro, prevede:
- alla lettera e) che "... alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative .";
- alla lettera f) che "... alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento ".
Il successivo articolo 7, al comma 4 dispone: " Per gli anni scolastici 2003/04, 2004/05 e 2005/06 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei Comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28.2.2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'art. 2, co. 1, lett. e). Per l'a.s. 2003/04 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004 ".
Dalle disposizioni di cui al menziona
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