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Decreto MIUR 14.04.2003

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.

Art. 1 -

Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 4 della legge n. 6/2000 università, enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini, ed in particolare dei giovani, ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.

Il campo di intervento dei progetti è limitato all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e delle tecnologie derivate.

I progetti sono sostenuti finanziariamente soltanto da un contributo che non può coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario.

Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini della valutazione del progetto e dell'entità del contributo, le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e privati così da favorire una più ampia sinergia tra i soggetti stessi e una migliore qualità dei risultati.

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