Decreto legislativo 09.04.2003, n. 68
Capo I - Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n.633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
1. L'articolo 62 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 62 1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno é riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.".
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