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D.M. Economia e finanze 08.04.2003

Istituzione di un fondo speciale, denominato "PC ai giovani", di cui all'art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. (G.U. 19.05.2003, n. 114)

Art. 1 - Beneficiari, ammontare e oggetto e validità temporale dell'incentivo

1. Alle persone fisiche nate nell'anno 1987 e che, quindi, compiono il sedicesimo anno di età nell'anno 2003, iscritte all'anagrafe tributaria e residenti in Italia (di seguito: "beneficiari"), che acquistano nel corso dello stesso anno 2003, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un personal computer (di seguito: "PC") nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 2, è riconosciuto, all'atto dell'acquisto, un incentivo pari ad Euro 175,00 nei limiti delle disponibilità, come individuate ai sensi dell'art. 27 della legge n. 289 del 2002.

2. Ai fini delle agevolazioni di cui al presente decreto per "PC" si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:

a) unità centrale e unità disco rigido interno;

b) scheda di gestione dell'audio e del video;

c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);

d) lettore CD Rom o DVD;

e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttività o gestionali;

f) predisposizione per l'accesso ad Internet (modem).

3. Il PC deve possedere la certificazione di qualità ISO 9001.2, nonché la certificazione, rilasciata dal produttore ovvero distributore del sistema operativo, per il sistema operativo pre-installato.

4. Il contributo è concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema, purché comprendente almeno le componenti di cui alle lettere a), e) ed f).

5. I beneficiari potranno aderire al progetto entro e non oltre il 31 marzo 2004.

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