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D.M. Economia e finanze 08.04.2003

Istituzione di un fondo speciale, denominato "PC ai giovani", di cui all'art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. (G.U. 19.05.2003, n. 114)

Art. 3 - Adempimenti a carico del rivenditore

1. Il rivenditore che intende aderire al Progetto compila il foglio elettronico riportato nell'apposito sito del portale "www. italia.gov.it", di seguito denominato sito, indicando gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio e manifestando la volontà di accettare le condizioni che lo riguardano riportate nel sito medesimo.

2. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilità l'identità dell'acquirente e il suo titolo di legittimazione, accede alla propria posizione sul sito di cui al comma 1 e compila l'apposito foglio elettronico, trasferendovi i dati relativi all'operazione e, specificatamente, le generalità dell'acquirente, gli estremi del documento di identificazione, il numero di codice fiscale, il PIN, il numero di serie del PC, nonché il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso.

3. L'operazione di cui al comma 2 è automaticamente inibita in caso di esaurimento delle disponibilità del Fondo.

4. A fronte di ogni operazione effettuata al rivenditore è riconosciuto un rimborso dell'ammontare della riduzione di prezzo praticata, sulla base del consuntivo reso disponibile sul sito di cui al comma 1. Il relativo importo è corrisposto mensilmente al rivenditore, secondo le indicazioni da esso fornite all'atto dell'adesione al Progetto, mediante bonifico su conto corrente bancario o accreditamento su conto corrente postale o assegno postale emesso dalle Poste Italiane S.p.a., previo pagamento da parte del medesimo della somma di Euro 3,00 per ogni operazione, oltre i normali costi praticati dal sistema bancario o da Bancoposta.

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