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D.P.R. 07.04.2003, n. 137

Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (Testo in vigore dal: 02.07.2003). (G.U. 17.06.2003, n. 138)

Art. 12 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Dopo l'articolo 27 del testo unico è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (R) (Certificati qualificati). - 1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;

b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;

c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato nel quale è stabilito;

d) nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale;

e) dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;

f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;

g) firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il certificato.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.

3. Il certificato qualificato può inoltre contenere, su domanda del titolare o del terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto:

a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;

b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 3;

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