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Legge 07.04.2003, n. 80

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (Testo in vigore dal: 03.05.2003). (G.U. 18.04.2003, n. 91)

Art. 5 - Imposta sul valore aggiunto

1. La riforma dell'imposta sul valore aggiunto si articola, sulla base dello standard comunitario, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile, in modo da avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria e tipica di una imposta sui consumi;

b) coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;

c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;

d) semplificazione degli adempimenti formali;

e) semplificazione delle disposizioni in tema di territorialità dell'imposta e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della normativa comunitaria;

f) semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione ed alla rettifica della detrazione e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977;

g) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema di rimborso dell'imposta;

h) previsione di norme che consentano, nel rispetto dei principi di semplicità, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità etiche, in base ai seguenti principi:

- la destinazione della quota del corrispettivo a finalità etiche può essere stabilita facoltativamente dal consumatore finale sulla base delle indicazioni fornite, al momento dell'effettuazione dell'operazione, dal soggetto passivo;

- l'entità massima della quota del corrispettivo ammesso è stabilita ogni anno con la legge finanziaria per

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