Legge 07.04.2003, n. 80
1. La riforma dell'imposta sul valore aggiunto si articola, sulla base dello standard comunitario, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile, in modo da avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria e tipica di una imposta sui consumi;
b) coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;
c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;
d) semplificazione degli adempimenti formali;
e) semplificazione delle disposizioni in tema di territorialità dell'imposta e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della normativa comunitaria;
f) semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione ed alla rettifica della detrazione e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977;
g) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema di rimborso dell'imposta;
h) previsione di norme che consentano, nel rispetto dei principi di semplicità, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità etiche, in base ai seguenti principi:
- la destinazione della quota del corrispettivo a finalità etiche può essere stabilita facoltativamente dal consumatore finale sulla base delle indicazioni fornite, al momento dell'effettuazione dell'operazione, dal soggetto passivo;
- l'entità massima della quota del corrispettivo ammesso è stabilita ogni anno con la legge finanziaria per
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