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Legge 07.04.2003, n. 80

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (Testo in vigore dal: 03.05.2003). (G.U. 18.04.2003, n. 91)

Art. 6 - Imposta sui servizi

1. La riforma dell'imposizione sui servizi si articola concentrando e razionalizzando, in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo, compatibilmente con la natura e l'oggetto dei servizi tassati, in particolare i seguenti tributi:

a) imposta di registro;

b) imposte ipotecarie e catastali;

c) imposta di bollo;

d) tassa sulle concessioni governative;

e) tassa sui contratti di borsa;

f) imposta sulle assicurazioni;

g) imposta sugli intrattenimenti.

2. La riforma deve altresì determinare:

a) il riordino dei tributi speciali;

b) il ricorso generalizzato, anche se graduale, ai sistemi di autoliquidazione sottoposti a controllo da parte dell'amministrazione in termini certi e brevi, in relazione alla tipologia dell'imposta ed al soggetto responsabile d'imposta, con l'utilizzo delle procedure e dei sistemi telematici.

3. La riforma deve essere volta prioritariamente ad un sistema di tassazione dei trasferimenti dei diritti immobiliari che ne favorisca la circolazione, con particolare riferimento agli immobili destinati ad abitazione principale.

4. Nell'ambito dell'istituzione dell'obbligazione fiscale relativa alla lettera g) del comma 1, la riforma deve prevedere agevolazioni fiscali dirette al sostegno delle attività artistiche dilettantistiche, nonché al sostegno delle attività artistiche finalizzate alla conservazione delle tradizioni popolari folcloristiche, svolte senza scopo di lucro.

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