Legge 07.04.2003, n. 80
1. La riforma del sistema dell'accisa è ispirata ai principi ordinatori dell'efficienza, ottimalità e semplificazione ed è improntata ai seguenti criteri direttivi:
a) salvaguardia della salute e dell'ambiente privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili;
b) eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese e previsione di un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento diversificata, correlata alla quantità di consumi, che consenta la riduzione dell'incidenza nelle aree climaticamente svantaggiate, e di un'aliquota di accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori, compatibilmente con la disciplina comunitaria;
c) adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario alle nuove modalità di funzionamento del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in coerenza con le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
d) revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale, tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessità operative degli impianti, ovvero anche delle esigenze territoriali di approvvigionamento;
e) previsione di nuove figure di responsabili solidali per il pagamento dell'accisa;
f) rimodulazione e armonizzazione dei termini di prescrizione e decadenza;
g) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre l'incidenza dell'accisa sui servizi e sui prodotti essenziali e previsione di forme di partecipazione degli enti territoriali alla gestione stessa delle agevolazioni nell'ambito di quote assegnate ovvero di stanziamenti previsti;
h) snellimento degli adempimenti e delle procedure anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;
i) coordinamento della tassazione sui combustibili impiegati per la produzione di energia
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