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Legge 17.04.2003, n. 91

Istituzione del Museo Nazionale della Shoah. (G.U. 26.04.2003, n. 96)

Art. 1 -

1. È istituito a Ferrara il Museo Nazionale della Shoah, di seguito denominato "Museo", quale luogo simbolico per conservare nella memoria della nazione le drammatiche vicende delle persecuzioni razziali e dell'Olocausto.

2. Il Museo ha i seguenti compiti:

a) raccogliere ed esporre le testimonianze sulla Shoah e sulla deportazione degli ebrei italiani;

b) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse;

c) organizzare l'assegnazione di premi nazionali e internazionali per libri e opere a persone o enti che hanno contribuito a promuovere la conoscenza della Shoah e il mantenimento della sua memoria.

3. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano.

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