Legge 23.04.2003, n. 109
1. All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la lettera b) è abrogata, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o più delle seguenti funzioni: vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore dell'Istituto diplomatico, capo ufficio presso l'Amministrazione centrale o altre Amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, ministro consigliere o primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma dell'articolo 101. Ai fini del calcolo del biennio, i periodi svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro";
b) al secondo comma, secondo periodo, le parole: "; la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento previsto dal primo comma, lettera c), dell'articolo 102 del presente decreto" sono soppresse.
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