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Legge 23.04.2003, n. 109

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri. (G.U. 21.05.2003, n. 116 - S.O. 80/L)

Art. 16 -

1. All'articolo 109-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado".

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