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Ordinanza MIUR 04.04.2003, n. 35

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003. (G.U. 27.05.2003, n. 121)

Art. 4 - Sedi degli esami

1. Sono sedi degli esami di Stato per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.

2. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi frequentato.

3. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n.297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari.

Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

4. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza. Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunità presso gli Istituti Tecnici per le attività sociali valgono le indicazioni di carattere organizzativo di cui al paragrafo 4 della C.M. n. 261 del 22.11.2000.

5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R.445/2000.

6. Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami, è tenuto a presentare all'istituto statale un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R.445/00 da cui risulti la

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