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Decreto MIUR 05.12.2003

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Art. 8 - Graduatorie

La Commissione esaminatrice provvederà a formulare le graduatorie per l'Amministrazione centrale e gli Uffici regionali distinte per ciascun profilo, secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto sommando le votazioni conseguite nelle due prove al punteggio riportato nei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, la cui valutazione precederà la prova scritta; a parità di punteggio la preferenza verrà operata in base alla maggiore anzianità di servizio e, a parità di questa, la preferenza sarà data dalla minore età anagrafica. (legge 16 giugno 1998, n.191).

Le graduatorie così formulate saranno pubblicate agli Albi dell'Amministrazione centrale e degli Uffici scolastici regionali. Entro cinque giorni gli interessati potranno inoltrare reclamo avverso la posizione riportata in graduatoria esclusivamente per errore materiale. Le Commissioni decideranno del merito dei reclami presentati entro 7 giorni dalla data di ricezione dello stesso.

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