Direttiva MIUR 01.12.2003, n. 90
1. La presente direttiva individua le modalità di accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, di riconoscimento delle Associazioni professionali e delle Associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche, quali soggetti qualificati per attività di formazione e di riconoscimento di singoli corsi di formazione.
2. Sono considerati Soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale della scuola le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, gli I.R.R.E., gli Istituti pubblici di ricerca e gli Enti culturali rappresentanti i Paesi membri dell'Unione Europea, le cui lingue siano incluse nei curricoli scolastici italiani.
3. Le istituzioni scolastiche singole o in rete e/o in consorzio possono, in base all'articolo 66 comma quinto del CCNL del comparto scuola, citato in premessa, proporsi come Soggetti che offrono formazione sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.
4. I Ministeri che destinano iniziative e risorse alla formazione del personale della scuola nella realizzazione dei propri fini istituzionali sono esclusi dalla procedura di cui alla presente direttiva. Le finalità delle iniziative di formazione del personale della scuola promosse da altri Ministeri dovranno essere coerenti con gli obiettivi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche e comunicate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
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